Bonus mutuo di 760 euro per chi ha comprato casa

Patrizia Del Pidio

4 Giugno 2024 - 14:48

Pagare il mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa comporta il riconoscimento di un bonus che può arrivare fino a 760 euro l’anno. A chi spetta?

Bonus mutuo di 760 euro per chi ha comprato casa

Bonus mutuo fino a 760 euro per chi ha acquistato casa. Si tratta di uno dei benefici fiscali che permette di ricevere un rimborso di parte degli interessi passivi versati alla banca per il mutuo ipotecario acceso per l’acquisto della casa in cui si vive e si dimora. A chi spetta questa somma e come si può ricevere?

L’agevolazione fiscale che permette di recuperare fino a 760 euro l’anno richiede delle condizioni specifiche che, però, non sono difficili da soddisfare. Vediamo quali sono e a chi è riconosciuto il bonus in questione.

Bonus fino a 760 euro per chi paga il mutuo

Il beneficio riguarda non solo gli interessi passivi che si versano alla banca per l’acquisto della casa in cui si vive, ma anche gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposte in dipendenza di mutuo.

L’agevolazione è corrisposta sotto forma di detrazione fiscale che spetta a coloro che nel 2023 hanno sostenuto l’onere degli interessi passivi del mutuo ipotecario (ed eventualmente anche degli oneri accessori, tra cui rientra anche la spesa del notaio per la stipula del rogito di compravendita). La misura è pari al 19% della spesa sostenuta entro un limite di 4.000 euro l’anno da sottrarre all’imposta lorda dovuta.

Il bonus per chi paga il mutuo è legato alle detrazioni fiscali. La normativa, infatti, prevede detrazioni sugli interessi del mutuo ipotecario sottoscritto per l’acquisto della casa di abitazione. Vediamo cosa significa, i limiti previsti e chi può beneficiarne.

Condizione necessaria per avere un rimborso Irpef fino a 760 euro è che il mutuo sia garantito da una ipoteca immobiliare (mutuo ipotecario) e sottoscritto non più di 12 mesi prima dell’acquisto dell’immobile posto a garanzia. Si può, quindi, comprare prima l’immobile ed entro 12 mesi stipulare il relativo contratto di mutuo o, al contrario, stipulare il contratto di mutuo acquistando l’immobile nei 12 mesi che seguono.

Un’altra condizione essenziale per avere diritto al bonus è che entro 12 mesi dall’acquisto, l’acquirente destini l’immobile ad abitazione principale per sé stesso o per i suoi familiari. Senza questa destinazione il beneficio non è riconosciuto. Possono essere portati in detrazione, come detto sopra, gli interessi passivi del mutuo, ma cosa si intende?

Cosa sono gli interessi passivi che danno diritto al bonus?

Quando si parla di interessi passivi del mutuo si parla degli interessi che il mutuatario deve alla banca in cambio della concessione del denaro. In altre parole si tratta del costo che si sostiene per utilizzare i soldi ricevuti.

La parte di interessi che può essere portata in detrazione è quella corrisposta annualmente alla banca con il pagamento delle rate. Questa quota di interessi, in ogni caso, può essere portata in detrazione solo nel limite massimo annuo di 4.000 euro, somma che da diritto al bonus massimo di 760 euro (ovviamente se l’importo degli interessi passivi versati è minore di 4.000 euro, anche l’importo della detrazione spettante è più basso).

Una cosa che forse non tutti sanno è che la detrazione degli interessi passivi è proporzionale al costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile. Se il mutuo ha un importo superiore a quello sostenuto per l’acquisto dell’abitazione, il beneficio si limita all’ammontare della somma spesa per l’acquisto (che è consultabile sull’atto di acquisto o rogito).

Come si conserva e come si perde il bonus?

La normativa prevede che la detrazione sugli interessi passivi dei mutui spetti a colui che è proprietario dell’immobile, titolare del contratto di mutuo e residente nell’abitazione. Se si cambia la residenza dopo aver iniziato a fruire della detrazione, quest’ultima viene meno a meno che:

  • la residenza non sia stata spostata per motivi di lavoro o per ricovero e che l’immobile non sia stato affittato;
  • che si sposti la residenza per lasciare nell’abitazione un familiare (un figlio o il coniuge) che apparteneva al nucleo familiare.

Si tratta di precisazioni importanti perché, ad esempio, il genitore separato e non più residente nell’immobile che il nucleo familiare aveva adibito ad abitazione principale, anche in mancanza della residenza nell’immobile, può continuare a fruire della detrazione per gli interessi passivi del mutuo in quanto nell’abitazione ha mantenuto la residenza qualche familiare.

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